Ripercorriamo in sintesi le principali tipologie di bonus assunzioni attualmente in vigore, di natura strutturale o da utilizzare sino ad esaurimento dei fondi stanziati. (tra parentesi i principali riferimenti normativi e di prassi).
La legge di bilancio 2018 ha offerto ai datori di lavoro un nuovo incentivo a valere sulle assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma le sue caratteristiche sono mutate -divenendo più rigide- a partire dal 2019. Parallelamente, il Decreto Dignità ha previsto un esonero triennale quasi identico che registra gravissimi ritardi attuativi.
Nella cornice della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 c. 100) si è assistito all’introduzione di un incentivo occupazionale che ricalca in gran parte il cd. “Esonero contributivo triennale” della legge 2014, anche se il risparmio non è piu totale ma si riduce di oltre il 50% e vengono poste delle condizioni più stringenti in riferimento all’età degli assunti e alla possibilità di effettuare licenziamenti prima e durante le assunzioni incentivate.
L’esonero contributivo tr.iennale “strutturale” riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), anche a scopo di somministrazione . Ulteriore requisito è che sia il primo contratto a termpo indeterminato stipulato dal giovane assunto Sono escluse le assunzioni di dirigenti, rapporti di lavoro domestico o intermittente.
Il requisito anagrafico richiesto al momento dell’assunzione: età inferiore a 30 anni, ammissione con età pari a 29 anni e 364 giorni. Solo per le assunzioni effettuate nel 2018 erano incentivabili le assunzioni fino a un età di 35 anni.
La riduzione del costo del lavoro è pari a un totale di 9.000 euro al massimo su 3 anni, per un risparmio massimo annuo di 3.000 euro sui contributi dovuti all’Inps da parte del datore di lavoro; riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per 36 mesi. Al datore di lavoro è richiesto l’impegno a non licenziare il lavoratore per i successivi 6 mesi
L’esonero, nella sua porzione residua, è godibile anche da un secondo datore di lavoro che assuma lo stesso lavoratore, a condizione che la medesima assunzione risulti a tempo indeterminato. Nel caso di ‘fruizione successiva alla prima’ , non è richiesto né il requisito anagrafico, né quello dell’assenza di pregressi rapporti a tempo indeterminato.
L’INCENTIVO DEL DECRETO DIGNITA’ 2019 NON ATTUATO
L’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, convertito con la L. n. 96/2018, (cd. Decreto Dignità) ha introdotto disposizioni che prolungano, in un certo qual modo, l’agevolazione indirizzata alle assunzioni di giovani under 35 (34 anni e 364 giorni) anche per il biennio 2019-2020. Si rilevano fortissime analogie con l’incentivo della legge 205 2017 ma manca una previsione esplicita di coordinamento . Il nuovo esonero ha previsto l’apparizione di un decreto interministeriale ma a più di un anno dalla scadenza non è apparso alcun D.M. nè circolare INPS, lasciando l’incentivo privo di concreti criteri applicativi.
E’ stato previsto anche un bonus Giovani eccellenze con sgravi riservati all’assunzione di laureati e dottori di ricerca con particolari requisiti (voto di laurea e tempistica di conseguimento dei titoli) ugualmente privo ancora dei provvedimenti per l’applicazione .
Come previsto dalla legge di bilancio 2019, con pubblicazione del decreto direttoriale Anpal n. 178 del 19/4/2019 è stato reso nuovamente fruibile per il 2019 “l’Incentivo Occupazione Sviluppo SUD”. Anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è prevista un’agevolazione riservata alle assunzioni nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Il beneficio consiste nello sgravio contributivo del 100% per l’assunzione di:
ATTENZIONE : combinando le disposizioni della L.205/2017, il medesimo datore di lavoro potrà assumere la stessa risorsa, che abbia i requisiti previsti dall’esonero triennale strutturale (età e assenza di precedente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), cumulando per il primo anno l’incentivo “Bonus SUD” fino al risparmio globale massimo di 8.060 euro e proseguendo per i 2 anni successivi al 50% fino alla soglia massima di 3.000 euro.
Questo incentivo (reso stabile dalla L. 205 2017 ) viene riconosciuto nei casi di assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per due distinte platee di studenti:
a1) studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (I tipo) o periodi di apprendistato in alta formazione (III tipo).
Trattandosi di una ‘variazione’ dell’incentivo strutturale della legge 205 2017 comma 100, descritto al paragrafo precedente , i neoassunti devono avere anche i requisiti anagrafici richiesti dalla norma generale :
I datori di lavoro godono dell’esonero contributivo del 100% dei contributi Inps, escludendo premi e contributi Inail nonché gli stessi contributi esclusi anche dall’incentivo ordinario, per un limite massimo annuo di euro 3.000.
Per tutti i tipologie di datori di lavoro il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in apprendistato è il piu conveniente e richiede :
– tra i 18 anni e i 29 anni e 364 mesi per apprendistato professionalizzante (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca.
– Tra 15 e 25 anni compiuti per apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
– Tra i 18 i 29 anni per apprendistato di alta formazione e di ricerca
Il carattere distintivo del rapporto è l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Le agevolazioni contributive sono differenziate sulla base del tipo di rapporto e dell’anno di lavoro.
Va segnalato anche l’ ulteriore forma di agevolazione definita Apprendistato over 29, ovvero “Contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale, con deroga sull’età del lavoratore da assumere, impossibilità di interruzione alla fine del periodo formativo e assenza di agevolazione contributiva nell’anno successivo alla conferma”. In questo caso il lavoratore deve essere destinatario delle seguenti forme di indennità di disoccupazione:(NASpI);c) indennità speciale di disoccupazione edile; d) indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Elenchiamo di seguito altre agevolazioni strutturali , cioè che NON hanno scadenza
INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI DI NASPI – ( Art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 Circolare INPS n. 194/2015)
Il soggetto da assumere deve risultare iscritto alle liste di disoccupazione ed essere percettore di indennità di disoccupazione.
Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa che, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume,
Sono agevolate le assunzioni con Contratto a tempo pieno e indeterminato e Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.
L’incentivo è di tipo economico e consiste per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua NASPI che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L’importo viene fruito mensilmente e spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione .
INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS (V. Circolare INPS n. 109 del 26/7/2019)
Possono beneficiare della agevolazione tutti i datori di lavoro comprese le società cooperative di produzione e lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che hanno fruito della Cigs da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie della CIGS da almeno 6 mesi.
L’agevolazione per il datore lavoro èdi tipo contributivo : con riduzione a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. E esclusa la quota a carico del lavoratore, dovuta per intero. L’ agevolazione non si applica ai premi INAIL.
INCENTIVO ASSUNZIONE DETENUTI (Art. 4, comma 3-bis – L. 381/1991 Circolare INPS n. 27/2019)
Possono beneficiare della agevolazione le cooperative sociali, le aziende pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi impiegando persone detenute o internate e che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell’istituto penitenziario.
L’agevolazione riguarda le retribuzioni erogate ai seguenti soggetti:
• detenuti e internati negli istituti penitenziari;
• ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza);
• condannati e internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 L. 354/1975.
E consiste nella riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione (compresa la quota a carico del lavoratore) per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relative alle retribuzioni corrisposte.
INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI/TRICI OVER 50 disoccupati da oltre dodici mesi ( Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012; Circolare INPS n. 111/2013;
Possono accedere i soli datori di lavoro del settore privato anche per assunzioni a scopo di somministrazione.. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il datore di lavoro può beneficiare di uno sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail) a suo carico per un periodo pari a:
– diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
– complessivi diciotto mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi).
AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA – LEGGE DI STABILITA 2019
Possono accedere i datori di lavoro del settore privato e gli enti (v.circ.INPS n. 104/2019,) con esclusione della P.A., che comunicheranno nell’apposita piattaforma ANPAL Reditodicittadinanza.gov.it, la disponibilità di posti di lavoro vacanti e che avranno stipulato, presso il Centro per l’Impiego, un “Patto di formazione” con impegno ad offrire al neo assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
Prevede l”esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando l’aliquota, con esclusione dei premi INAIL. fino all’ammontare del complessivo dovuto sulle mensilità del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute .
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, con il modulo di istanza online reperibile nella sezione INPS denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), una domanda di ammissione .
AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI GARANZIA GIOVANI NEET ( D.M. 17 ottobre 2017 circolare INPS n. 54 del 17.4.2019 )
Il programma Programma “Garanzia Giovani” è gestito da ANPAL che lo ha rinnovato anche per il 2019, con decreto 28.12.2018 n. 581.
L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati, che assumono giovani aderenti al Programma “Garanzia giovani” di età compresa tra i 16 e i 29 anni e prevede l’esenzione contributiva a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, fruibile in 12 quote per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
INCENTIVO ASSUNZIONE Donne prive di occupazione da oltre sei mesi appartenenti a settori e professioni con alto tasso di disparità di genere ( Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 Circolare INPS n. 111/2013)
Possono accedere a tale agevolazione i soli datori di lavoro del settore privato.
Vi rientrano le società di somministrazione e restano esclusi i datori di lavoro privati di collaboratori domestici.
Prevede sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail)a suo carico dovuti sulle categorie ammesse, per un periodo pari a:
– diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE DISOCCUPATE IN AREE SVANTAGGIATE ( Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 Circolare INPS n. 111/2013)
Le donne devono essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e residenti in particolari regioni considerate aree svantaggiate. Per aree svantaggiate si intendono le regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (Per il 2019 risultano essere le seguenti: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, oltre a zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia).
INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE DISOCCUPATE DA ALMENO 24 MESI (prive di impiego regolarmente retribuito – senza limitazioni territoriali) ( Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 Circolare INPS n. 111/2013)
Il datore di lavoro può beneficiare di uno sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail) a suo carico dovuti per contratto di lavoro subordinato o a scopo di somministrazione , per un periodo pari a:
INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI
Possono beneficiare della agevolazione tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione , compresi gli enti pubblici economici e agenzie di somministrazione). Misura e durata del beneficio variano a seconda del tipo di disabilità dal 35 al 70 della retribuzione per 36 o 60 mesi.
Termine per l’applicazione: fino ad esaurimento dei fondi destinati per l’anno. I fondi disponibili sono verificabili sul sito INPS nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) modulo “151-2015” .
Novità 2019 – Rimborso INAIL per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
L’art. 1, comma 533, della L. 145/2018 (legge bilancio 2019) ha introdotto una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo : rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro, destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro La misura è entrata in vigore dal 2019 per un periodo non superiore ad un anno (v. circolare INAIL 6/2019).
AGEVOLAZIONE PER SOSTITUZIONE LAVORATORI IN CONGEDO PARENTALE (art. 4 D.Lgs. n. 151/2001- circ. INPS n. 136/2001)
Ne possono beneficiare tutti i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti.(Non si computano gli apprendisti).
E’ concesso uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore lavoro e dei contributi INAIL. Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione o, per un anno, dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Fonte: fiscoetasse.it