Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106.
Il Codice introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) per:
La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Non sono Enti del Terzo settore:
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono applicare le norme del CTS limitatamente alle attività di interesse generale a condizione che adottino un regolamento da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra cui buona parte della disciplina sulle ONLUS art. 10 D.Lgs 460/97.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività di interesse generale, attualmente 26, ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le attività tipiche del settore del non profit:
Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Infine potranno realizzare attività di raccolta fondi organizzata e continuativa nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida adottate da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Codice definisce la qualifica di volontario, e ne disciplina l’attività, l’eventuale rimborso spese; stabilisce l’ incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui è socio o associato o per il quale svolge la propria attività.
Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Qualora esercitino le attività di interesse generale con modalità non commerciali, potranno godere di agevolazioni tributarie e contributi economici (ad esempio, di incentivi fiscali per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali, di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di interesse generale.
Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, agli enti del Terzo Settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.