Oggi, la email è diventata uno strumento indispensabile e di grande utilità, e negli ultimi anni con l’arrivo obbligatorio della PEC per le imprese, sta diventando uno strumento fondamentale di comunicazione tra queste ultime e le pubbliche amministrazioni.
E‘ importante controllare giornalmente la PEC, per gli effetti che la legge ricollega alle comunicazioni inviate con questo mezzo. Vediamoli di seguito.
PEC . E’ un acronimo che significa Posta Elettronica Certificata e viene fornita da appositi gestori ai soggetti che ne fanno richiesta, previa verificazione della loro identità.
Veloce e con il valore di raccomandata. Questa casella di posta elettronica consente, in estrema sintesi, di inviare un messaggio e-mail ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata, con lo stesso valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno, ma in modo istantaneo ed economico.
La legge prevede l’ obbligo di dotarsi di questo strumento solo per i seguenti soggetti:
Gli avvocati possono, a far data dal 24 maggio 2013, eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (in luogo della posta tradizionale o dell’ Ufficiale Giudiziario) anche con il mezzo della pec, mediante l’allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
Nel sito istituzionale dell’ Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, potete trovare un elenco dei produttori del suddetto programma che lo rendono disponibile gratuitamente.
La casella di posta elettronica è – concedetemi il paragone – come una vera e propria buca delle lettere o casella postale, sia pure digitale e quindi, come la stessa, dobbiamo controllarla quotidianamente.
Il caso. Un artigiano coltivatore diretto aveva ricevuto a mezzo pec un decreto ingiutivo ma, per mancata installazione di un’idoneo programma di lettura, non era riuscito a prendere visione del contenuto del suddetto provvedimento di condanna. Aveva quindi proposto opposizione in giudizio oltre i termini di legge, chiedendo perciò di essere rimesso in termini dal giorno di effettiva conoscenza dell’atto notificato coincidente con l’intervento di un tecnico informatico.
In base ai suddetti principi, il Tribunale di Mantova (con sentenza 3 giugno 2014) ha invece rigettato l’anzidetta opposizione a decreto ingiutivo perché tardiva, ritenendo colposa e non scusabile la mancata installazione del programma per leggere gli atti firmati digitalmente e ha quindi confermato la condanna al pagamento degli emolumenti impagati in favore del lavoratore.
Consigli per la ditta o l’azienda: