Con la Circolare del 5 luglio 2017, n. 107, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione delle nuove prestazioni di lavoro occasionale, introdotte dall’art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giungo 2017, n. 96.
La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, mediante l’utilizzo del “Libretto Famiglia” o del “Contratto di prestazione occasionale”, in ragione delle diverse categorie di datori di lavoro e delle relative specificità.
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano l’uso dei suddetti strumenti, entro i seguenti limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione:
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al servizio: Prestazioni Occasionali.
L’erogazione del compenso al lavoratore avverrà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Inps, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..
A tal fine, l’utilizzatore dovrà preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore e l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, mediante:
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
Nel dettaglio, possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Questo risulta composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Sarà onere dell’utilizzatore comunicare, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS:
Diversamente, il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore (professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, associazione, fondazione ed altri enti di natura privata, amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché:
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale (oltre ai limiti di carattere generale) non è ammesso per i datori di lavoro:
L’utilizzatore, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
Fonte: Fisco7.it