L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone per i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2020, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro.
Per tutti i clienti che emettono scontrini o ricevute fiscali potranno quindi rimanere in uso i vecchi registratori di cassa fino al 31/12/2019 mentre a partire dal 01/01/2020 si dovranno adeguare i vecchi misuratori fiscali o, se ciò non è possibile, acquistare dei nuovi Registratori Telematici per adempiere agli obblighi.
Vista la nuova normativa l’obbligo ricade su tutti i contribuenti, a prescindere dal regime fiscale adottato, quindi anche per i contribuenti forfettari.
In particolare, si rammenta che:
I dati dei corrispettivi, come spiega la circolare 15/E, possono essere inviati all’agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per ogni informazione lo Studio è a disposizione.