Imposta di bollo trimestrale con l’introduzione della Fattura Elettronica

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Imposta di bollo trimestrale con l’introduzione della Fattura Elettronica

Dopo l’avvio dell’obbligo di fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, è il momento giusto una guida pratica sullo stato dell’arte riguardante le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, elettroniche e documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali.

Le disposizioni sono state parzialmente modificate dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 28 dicembre 2018 ha aggiornato del regole relative all’assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica.

A partire dal 1° gennaio 2019 ecco cosa cambia:

– il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;

– il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate;

– il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate;

– le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.

Indice degli argomenti

 

Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  1. con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
  2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Contrassegno telematico

Contrassegno elettronico imposta di bollo

Il contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Come verificare la validità della contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato istituito un nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che è da presentare solo per via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione con il Provvedimento n. 306346 del 29 dicembre 2017, corredato dalle istruzioni per la sua compilazione e dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il predetto modello va utilizzato per:
– compilare la dichiarazione relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa agli atti ed i documenti emessi nell’anno precedente e, nell’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;
– esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione;
– effettuare l’opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell’imposta di bollo per gli assegni circolari.

Con riferimento all’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari si segnala che essa è valida a condizione che la dichiarazione dell’imposta di bollo relativa all’anno precedente sia stata presentata entro i termini, ed ha effetto per l’intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.

Il suo rinnovo avviene tacitamente per gli anni solari successivi.
La revoca ha effetto dall’anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa, se la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente.
Mentre se la dichiarazione è stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Il modello approvato va presentato per via telematica direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero per il tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.

La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail

La semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer ed inviata via mail, quindi non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali, pertanto essa va assimilata ad un documento cartaceo. Quindi devono essere seguite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità:

  • tradizionale con contrassegno telematico cartaceo,
  • virtuale con autorizzazione preventiva.

Tralasciando la seconda modalità (di cui si è detto sopra), operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve provvedere a:

  • indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo ….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente),
  • stampare il proprio originale,
  • apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea sul proprio originale,
  • conservare in cartaceo l’originale.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato con le disposizioni indicate in premessa dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:

  • immodificabilità
  • integrità
  • autenticità
  • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,

·      inoltre esso viene conservato in modo tale che:

  • sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
  • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
  • il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica?

L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.

Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla  conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni  riguardanti le modalità di  conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:

Unico 2018 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2018 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2018 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2018 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come confermato anche dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

Si ricorda che per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Fonte: agendadigitale.eu