Hai bisogno di liquidità aziendale? C’è il Microcredito!

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Hai bisogno di liquidità aziendale? C’è il Microcredito!

Un aiuto economico per autonomi e imprese

Problemi di conti? Esiste il microcredito imprenditoriale, che non ha bisogno di garanzie da parte del richiedente. Un apposito ente governativo può erogare fino a 35 mila euro a beneficio di imprenditori e lavoratori autonomi con difficoltà di accesso al credito tradizionale. Lo stanziamento è rivolto anche a chi ha intenzione di avviare o potenziare la propria impresa. La richiesta di accesso è gratuita e, dunque, non sono ammessi costi di intermediazione.

 

I requisiti per l’accesso

Il microcredito imprenditoriale è pensato per un sostegno sia nella fase precedente l’erogazione sia nella seguente. Ecco di seguito, nel dettaglio, i requisiti per accedere al finanziamento:
– Lavoratori autonomi: titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con massimo cinque dipendenti;
– Imprese individuali: titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con massimo cinque dipendenti;
– Società di persone, società tra professionisti, Srl semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con massimo dieci dipendenti.
L’attività patrimoniale, inoltre, non deve essere superiore a 300 mila euro, i ricavi lordi non devono superare i 200 mila euro e, infine, l’eventuale indebitamento con le banche deve essere inferiore a 100 mila euro.

 

Il microcredito nel dettaglio

– Mutuo chirografario a tasso fisso;
 Durata minima 24 mesi e massima 60 mesi, con ulteriori sei mesi in caso di preammortamento;
 Importo massimo di 25 mila euro. 35 mila se le ultime sei rate sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla banca;
 Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo finanziato). La banca può richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo in relazione alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.

Fonte: conflavoro.it