L’ acquisto di beni strumentali nuovi è stato accompagnato negli ultimi anni dall’agevolazione fiscale del cosiddetto super/iperammortamento, ma le norme che lo hanno stabilito si sono susseguite nel tempo modificando condizioni e scadenze dell’investimento, il che sta creando un certo disorientamento tra gli operatori, specie se si considera che anche la emananda legge di Bilancio 2018 prevede interventi su questo settore.
Conviene allora distinguere i diversi casi che possono porsi nella prassi in base al momento di effettuazione dell’investimento.
Investimenti eseguiti tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.Per le imprese e i professionisti che hanno eseguito investimenti in beni strumentali nuovi con coefficiente di ammortamento almeno pari al 6,5% (esclusi immobili e beni immateriali) nel periodo compreso tra le date succitate, spetta la deduzione extracontabile (superammortamento) pari al 40% calcolata sulla quota di ammortamento o sulla quota capitale del leasing, in forza dell’articolo 1, comma 91 e seguenti della legge 208/15.
L’agevolazione spetta anche sull’acquisto di autovetture e non è previsto nessun calcolo particolare per l’acconto delle imposte 2017, a differenza di quanto avvenuto negli altri anni. In caso di cessione del bene il cedente cessa di fruire della deduzione fiscale.
Investimenti eseguiti nel 2017 in beni strumentali «ordinari». La norma indicata in precedenza è stata prorogata dall’articolo 1, comma 8, della legge 232/16, a tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi (fatta eccezione per le autovetture diverse da quelle utilizzate nell’esercizio dell’attività propria della impresa) eseguiti entro il 31 dicembre 2017.
È previsto un ulteriore lasso temporale per eseguire l’investimento e cioè fino al 30 giugno 2018, ma l’agevolazione fiscale è subordinata alla circostanza che sia inviato al fornitore (e accettato) un ordine e che sia pagato , sempre entro il 31 dicembre 2017, un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In caso di investimento eseguito nel 2017, l’acconto imposte da versare per il medesimo anno e quello successivo va calcolato non considerando l’agevolazione fiscale.
Investimenti eseguiti nel 2017 in beni «industria 4.0».L’investimento eseguito nel 2017 in beni strumentali appartenenti alla categoria «industria 4.0» ( beni destinati a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale) è agevolato con una deduzione fiscale pari al 150% della quota di ammortamento o canone leasing ex articolo 1 comma 9 legge 232/16 (iperammortamento).
Per fruire dell’agevolazione “piena” è necessario che nel corso del periodo d’imposta il bene risulti «interconnesso», come chiarito dalla circolare 4/E/2017, e può accadere che il periodo di entrata in funzione del bene non collimi con quello in cui è avvenuta l’interconnessione: tale circostanza produce effetti sul calcolo dell’agevolazione, nel senso che fino ad avvenuta interconnessione spetta solo la maggiore deduzione del 40%. L’investimento potrebbe essere eseguito anche fino al 30 settembre 2018 (proroga disposta dall’articolo 14, comma 1 del Dl 91/17) , ma occorre dimostrare di aver eseguito l’ordine (che deve essere anche accettato) entro il 31 dicembre 2017 e pagato acconto nella misura di almeno il 20% del costo del bene.
Spetta invece un’ulteriore maggiore deduzione del 40% per coloro che hanno eseguiti investimenti Industria 4.0 e hanno acquisito anche particolari beni strumentali immateriali. Per il calcolo dell’acconto 2017 e 2018 vanno “ eliminate ” le agevolazioni.
Investimenti nel 2018. L’articolo 5 del Ddl Bilancio 2018, in corso di esame parlamentare, dispone la proroga del superammortamento a tutti gli investimenti eseguiti fino al 31 dicembre 2018, ma escludendo tutte le autovetture (comprese quelle strumentali) e riducendo la maggiore deduzione al dal 40% al 30 per cento.
Nel disegno di legge è prevista un’ulteriore proroga al 30 giugno 2019 con le solite condizioni dell’ordine e dell’acconto minimo da versare entro 31 dicembre 2018.
Nel Ddl Bilancio risulta prorogato anche l’iperammortamento agli investimenti eseguiti nel 2018, oppure fino al 31 dicembre 2019 con le stesse condizioni più volte segnalate.
Una particolare novità verrà applicata nel caso di cessione (che avvenga nel corso del lasso temporale nel quale è fruita la deduzione) del bene oggetto di iperammortamento acquistato nel 2017 o 2018: l’agevolazione continuerà a spettare a condizione che sia acquisito nello stesso periodo d’imposta della cessione, un bene strumentale nuovo sempre appartenente alla categoria Industria 4.0. Si ritiene che questa disposizione si applichi quando il bene in sostituzione venga acquisito oltre il periodo della fruizione dell’ agevolazione sull’acquisto di beni nuovi.